Art. 30.
(Disposizioni penali).

      1. Chiunque esercita senza autorizzazione attività di sicurezza sussidiaria che comportano l'impiego di personale avente la qualifica di guardia giurata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 100.000 euro.
      2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
      3. L'esercizio delle attività senza avere ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, elenchi o albi, ovvero senza avere ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
      4. Fatti salvi gli effetti civili e i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, il mancato rispetto delle tariffe, da applicare secondo le previsioni dell'articolo 4, comporta per entrambe le parti contrattuali la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.